(Pubblicato  nel  supplemento  n.  1  al  Bollettino  ufficiale della
           Regione Trentino-Alto Adige del 10 giugno 2008)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto l'art. 23 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8;
   Vista  la deliberazione n. 942 di data 18 aprile 2008 con la quale
la  Giunta  provinciale  ha  approvato  il «Regolamento di esecuzione
della  legge  provinciale  27  giugno  2005,  n.  8 (Promozione di un
sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)»;
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

   1.  In  attuazione  dell'art. 23 della legge provinciale 27 giugno
2005,  n.  8,  di seguito denominata legge provinciale, il Capo I del
presente  regolamento descrive le caratteristiche delle dotazioni del
personale di polizia locale, costituite da:
    a) uniformi;
    b)   distintivi   di  grado,  di  servizio,  di  specialita',  di
esperienza, decorazioni;
    c) mezzi e strumenti operativi;
    d) strumenti di autotutela;
    e) bandiera.
   2.  In  attuazione  dell'art.  24,  commi  1,  2  e 3, della legge
provinciale,  il  Capo  II  del  presente  regolamento  disciplina le
modalita'  organizzative  per  l'esercizio  delle funzioni di polizia
amministrativa   nelle   materie  di  competenza  provinciale  ed  in
particolare:
    a)  le modalita' per la definizione dei procedimenti sanzionatori
in materia di violazioni amministrative di competenza provinciale;
    b) le modalita' per l'individuazione del personale provinciale da
adibire all'esercizio dell'attivita' ispettiva;
    c) la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo;
    d)   le  caratteristiche  della  tessera  di  riconoscimento  del
personale ispettivo.
   3. Il Capo III del presente regolamento individua:
    a)  le  disposizioni legislative provinciali da abrogare ai sensi
dell'art. 24, comma 2, secondo periodo, della legge provinciale;
    b) i termini per l'attuazione del presente regolamento.
   4.  Ai  fini del presente regolamento per polizia locale s'intende
sia  il corpo sia il servizio di polizia locale facenti capo all'ente
locale.
   5.  Sono  corpi  di polizia locale quelli composti da almeno sette
addetti.  In  tal  caso,  l'incaricato  della  funzione di comando e'
qualificato come comandante del corpo.
   6. Sono servizi di polizia locale quelli composti da meno di sette
addetti.  In  tal  caso,  l'incaricato  della  funzione di comando e'
qualificato come responsabile del servizio.
   7.   Il  contenuto  giuridico-funzionale  delle  attribuzioni  del
personale  e'  definito dalla normativa vigente, dalla contrattazione
collettiva e dai regolamenti dei corpi e dei servizi.